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martedì 3 dicembre 2013

COOPERATIVE: IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETA LA FINE DELL'UNCI E DEL FONDO MUTUALISTICO PROMOCOOP

pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.275 del 23 nov.2013

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  Visto l'articolo 45, comma 1, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577; 
  Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
18 luglio 1975, pubblicato  per  estratto  nella  Gazzetta 

 Ufficiale
della Repubblica italiana n. 211 dell'8 agosto  1975,  con  il  quale
l'Unione  nazionale  cooperative   italiane   (U.N.C.I.)   e'   stata
riconosciuta   quale   associazione   nazionale   di   rappresentanza
assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli  4  e  5  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947,  e  ne  e'  stato  altresi'
approvato il relativo statuto; 
  Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del  Governo,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  con  i  quali  si
attribuiscono al Ministero delle attivita' produttive le funzioni  ed
i compiti gia'  di  competenza  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale in materia di cooperazione; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed  in  particolare
l'articolo 1,  comma  12,  il  quale  dispone  che  la  denominazione
«Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni  effetto  e
ovunque  presente,  la  denominazione  «Ministero   delle   attivita'
produttive»  in  relazione  alle  funzioni  gia'  conferite  a   tale
Dicastero; 
  Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  10
febbraio 2000, n. 361,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
procedimenti di riconoscimento di persone  giuridiche  private  e  di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; 
  Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ed
in particolare il comma 7, in  forza  del  quale  il  Ministro  delle
attivita'   produttive   puo'   revocare   il   riconoscimento   alle
Associazioni  nazionali  che  non  sono   in   grado   di   assolvere
efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi
associati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Vista la relazione del Direttore  Generale  per  le  piccole  medie
imprese e gli enti cooperativi, allegata alla nota prot. n. 121080 in
data 17 luglio 2013, con la quale  sono  state  segnalate  perduranti
problematiche   ed   inefficienze   nell'attivita'    di    vigilanza
dell'U.N.C.I. nei confronti delle cooperative  associate,  stante  il
persistere di una conflittualita' interna circa il soggetto  titolato
all'effettiva  rappresentanza  dell'associazione,  manifestata  dalla
nomina di rappresentanti legali eletti in adunanze separate,  indette
di  volta  in  volta  da  organi  oggetto   di   contestazione,   con
deliberazioni impugnate in sede giurisdizionale che hanno determinato
pronunce difformi e non definitive, rese in sede cautelare; 
  Vista la relazione dei Sindaci dell'U.N.C.I. i quali  nel  mese  di
dicembre 2010 avevano segnalato un perdurante  stato  di  immobilita'
dell'attivita' amministrativa dell'Associazione di rappresentanza,  a
seguito del conflitto insorto in seno ai relativi  organi  statutari,
il  quale  non  consentiva  un  andamento  ordinato  della   gestione
amministrativa e associativa, con  conseguente  mancata  approvazione
del bilancio consuntivo 2009 e del bilancio preventivo  2010  nonche'
delle quote associative per l'anno 2010, atti indispensabili  per  il
corretto svolgimento della vita associativa; 
  Viste  le  risultanze  dell'attivita'  di  vigilanza   svolta   dal
Ministero nei confronti  dell'Associazione  nell'anno  2011,  che  ha
confermato  irregolarita'  gestionali   consistenti   nella   mancata
approvazione di bilanci, nelle intervenute  modifiche  statutarie  in
contrasto con le indicazioni ministeriali, nelle  ricorrenti  carenze
nella redazione dei  verbali  di  revisione  da  parte  dei  revisori
incaricati dall'U.N.C.I.; 
  Viste  le  diffide  rivolte  all'U.N.C.I.  a   disporre   specifici
correttivi   nell'organizzazione   dell'attivita'   revisionale,   da
attuarsi  mediante  programmazione  e  realizzazione   di   attivita'
formativa e di aggiornamento dei revisori, in esito alle  quali  sono
pervenute   risposte   contrastanti   dai   diversi   soggetti    che
rivendicavano, contemporaneamente ed in conflitto  tra  di  loro,  la
titolarita'    della    qualita'     di     legale     rappresentante
dell'Associazione; 
  Preso atto della corrispondenza intercorsa  con  la  Prefettura  di
Roma  -  Ufficio  territoriale  del  Governo,  la  quale  attesta  il
perpetuarsi  della  situazione  di  forte  conflitto,   dovuto   alle
contrapposte richieste di iscrizione,  quale  rappresentante  legale,
nel registro  prefettizio  delle  persone  giuridiche,  da  parte  di
soggetti diversi, legittimati a seguito di successive  pronunce,  non
definitive e non univoche, rese dal  Tribunale  Civile  di  Roma.  In
particolare,  nel  solo  ultimo  anno  risulta  che  sulla  base   di
successive  assemblee  congressuali  e  di   distinti   provvedimenti
giudiziali la Prefettura di Roma  ha  proceduto  ad  iscrivere  quale
presidente legale rappresentante prima il Cav. Pasquale Amico, poi il
Sig. Cosimo Mignogna, successivamente il Cav. Pasquale  Amico  e,  da
ultimo, in data 29 settembre 2013, il Sig. Cosimo Mignogna; 
  Vista la nota del  Sindacato  FE.S.I.C.A.,  pervenuta  in  data  13
settembre 2012, con la quale si segnala  al  Ministero  l'assenza  di
certezze circa l'effettiva titolarita'  della  rappresentanza  legale
dell'U.N.C.I., ribadita con successiva nota  dello  stesso  Sindacato
del  15  marzo  2013,  con  la  quale  si  rinnova  la  richiesta  di
chiarimenti sul soggetto titolato a rappresentare  l'Associazione  in
giudizio,  nel  procedimento  di  opposizione  al  licenziamento   di
dipendenti in servizio presso la sede nazionale di U.N.C.I.; 
  Tenuto conto delle segnalazioni e richieste di chiarimenti  rivolte
al Ministero, provenienti da enti di natura pubblica e privata presso
i  quali  l'U.N.C.I.  ha  designato  propri   rappresentanti,   circa
l'effettivita'    della    carica    di     rappresentante     legale
dell'Associazione  medesima,  stanti  le  contrastanti   affermazioni
provenienti da soggetti che assumono di essere titolati; 
  Preso atto delle numerose pronunce  rese  dal  Tribunale  di  Roma,
dalle  quali  emerge  un  insanabile  conflitto  e  la  non   univoca
individuazione  del  rappresentante  legale   dell'U.N.C.I.   ed   in
particolare: 
  - ordinanza 27  aprile  2012,  la  quale  rinvia  alla  inevitabile
convocazione  dell'assemblea   degli   associati   l'adozione   delle
decisioni necessarie per risolvere le  problematiche  verificatesi  e
ripristinare un regolare sistema amministrativo; 
  - ordinanza  collegiale  19  giugno  2012  la  quale  riconosce  la
validita' della costituzione in giudizio dell'UNCI nella persona  del
rappresentante legale p.t. Pasquale Amico; 
  - ordinanza 27 luglio 2012,  giudice  dott.ssa  Buonocore,  con  la
quale e' stato ingiunto al prof. Paolo Galligioni di "immettere Amico
Pasquale,  quale  neo   nominato   presidente   dell'U.N.C.I.   nella
disponibilita' della documentazione e dei beni  di  pertinenza  della
predetta associazione e di consentire allo stesso il  libero  accesso
alla sede dell'Ente, per l'espletamento delle funzioni di pertinenza;
astenersi dal compimento di atti ed attivita' riservate, per legge  o
per statuto, al Presidente dell'U.N.C.I. o ad  altro  diverso  organo
dell'Associazione;  astenersi  dalla  spendita  della   qualita'   di
presidente dell'U.N.C.I. nei rapporti con gli associati ed i terzi"; 
  - ordinanza 16 novembre 2012, giudice dott. Scerrato, con la  quale
e'  stata  rigettata  l'istanza   di   sospensione   della   delibera
congressuale del 24  marzo  2012  che  ha  eletto  il  Cav.  Amico  a
Presidente  dell'U.N.C.I.,  confermata   con   successiva   ordinanza
collegiale del 6 febbraio 2013; 
  - ordinanza del 10 gennaio 2013, giudice dott.ssa Dell'Orfano,  che
ha dichiarato la piena regolarita' di tutti gli  atti  prodromici  al
congresso del 24 marzo 2012, riguardante l'elezione del Cav. Pasquale
Amico quale presidente e legale rappresentante dell'U.N.C.I.; 
  - sentenza n. 16217 dell'11 giugno  2013,  depositata  in  data  22
luglio 2013, con la quale il Tribunale di Roma - III Sezione  Civile,
ha accertato che lo statuto dell'U.N.C.I. da applicare e' quello  del
2000, dichiarando  altresi'  nulla  la  deliberazione  del  Consiglio
Generale U.N.C.I. del  23  giugno  2010  con  cui  venne  fissata  la
convocazione del Congresso nazionale straordinario  dell'Associazione
ed approvato il relativo  regolamento  congressuale.  Sulla  base  di
detto provvedimento giudiziale e del congresso straordinario  del  15
luglio 2013, la Prefettura di Roma ha  provveduto  ad  iscrivere  nel
registro delle persone giuridiche il  signor  Mignogna  Cosimo  quale
presidente e legale rappresentante dell'U.N.C.I.; 
  - ordinanza del Tribunale Civile  di  Roma,  Sezione  III,  giudice
dott.ssa Libri, del 29 luglio 2013 con  la  quale  e'  stata  in  via
preliminare rilevata l'infondatezza della  eccezione  di  difetto  di
legittimazione passiva dell'U.N.C.I., rappresentata dal  Cav.  Amico,
sul presupposto della spettanza a costui della carica  di  presidente
dell'U.N.C.I., a seguito dell'elezione del 24 marzo 2012; 
  Vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca di cui
alla nota prot. n. 145274 in data 6 settembre 2013; 
  Valutate  le  argomentazioni   formulate   mediante   deposito   di
documentazione prodotta nel corso  della  accordata  audizione  delle
parti controinteressate svoltasi in data 18 settembre 2013; 
  Vista la successiva nota prot. n. 161545 in data 3 ottobre 2013 con
la quale l'Amministrazione ha comunicato la  sospensione  per  trenta
giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 del termine finale del procedimento di revoca; 
  Preso atto altresi' che, successivamente alla comunicazione  del  3
ottobre  2013,  inerente  la  sospensione  del  termine  finale   del
procedimento di revoca, in data  18  ottobre  2013  veniva  richiesto
all'U.N.C.I.  un  aggiornamento  di  notizie  circa  l'attivita'   di
vigilanza svolta; 
  Preso  atto  che  nel  corso  del  procedimento  di  verifica   dei
presupposti per la revoca,  il  Cav.  Amico  ha  ribadito  l'avvenuta
assegnazione di 3.403 incarichi di  revisione  cooperativa  nell'anno
2013, con la conclusione di solo 296 di essi, ed il Sig. Mignogna  ha
dichiarato di aver autonomamente disposto  l'effettuazione  di  circa
1.500  revisioni  cooperative  dietro   segnalazione   degli   uffici
regionali dell'Associazione, restando dunque  acclarata  l'incertezza
sulla  individuazione  della  carica  di  presidente  e  di  soggetto
legittimato all'attribuzione degli incarichi di revisione; 
  Ritenuto che la  predetta  incertezza  sulla  individuazione  della
carica di presidente e di soggetto legittimato all'attribuzione degli
incarichi di revisione incide sul corretto svolgimento dell'attivita'
revisionale con possibili ripercussioni sugli esiti della stessa; 
  Valutate le dichiarazioni e le osservazioni che le due parti  hanno
reso negli incontri  tenuti  presso  la  Direzione  generale  per  le
piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, attraverso  le  quali
e' stata ribadita  da  un  lato  l'impossibilita'  di  una  soluzione
stragiudiziale del perdurante conflitto, dall'altra la riproposizione
dello sdoppiamento delle strutture sociali ed  amministrative,  fatti
questi che rappresentano un evidente ostacolo alla corretta e  serena
gestione del rapporto associativo e revisionale  con  le  cooperative
aderenti; 
  Considerato che tale perdurante incertezza nella titolarita'  della
"governance"  associativa  ostacola  l'efficace   svolgimento   della
attivita' revisionale nei confronti degli enti cooperativi  associati
e le relazioni con i soggetti istituzionali che  hanno  rapporti  con
l'U.N.C.I.; 
  Preso atto che a causa della  conflittualita'  interna  sono  state
fissate due distinte sedi sociali, ubicate  in  luoghi  diversi,  con
conseguente indeterminatezza ai fini delle comunicazioni, notifiche e
rapporti istituzionali; 
  Considerato che la revoca del  riconoscimento  costituisce  l'unico
provvedimento previsto dalla legge come  adottabile  da  parte  della
Amministrazione,  in  presenza   di   presupposti   incidenti   sullo
svolgimento corretto ed efficiente della  attivita'  revisionale  nei
confronti delle societa' cooperative aderenti; 
  Ritenuto che sussistono i presupposti di fatto  e  di  diritto  per
l'adozione,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   7,   del   decreto
legislativo 2 agosto 2002 n. 220, del  provvedimento  di  revoca  del
riconoscimento dell'associazione U.N.C.I.,  atteso  che  la  medesima
Associazione  non  risulta  essere  piu'  in   grado   di   assolvere
efficacemente alle  funzioni  di  vigilanza  sugli  enti  cooperativi
associati, ad essa demandate; 
  Considerato che  il  suddetto  riconoscimento  e'  intervenuto  con
decreto ministeriale 18 luglio 1975, adottato  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli  4  e  5  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,  rilevando  dunque
sia ai fini della legittimazione allo svolgimento  dell'attivita'  di
vigilanza sia ai fini dell'acquisto della personalita' giuridica; 
  Considerate le sopravvenute modifiche  normative  (articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,  n.  361,
recante  norme   per   la   semplificazione   dei   procedimenti   di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione  delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello  statuto  e  articolo  3  del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220) le quali circoscrivono  il
riconoscimento da parte di questo Ministero alla sola  legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza; 
  Considerato che il presente provvedimento di revoca incide su di un
riconoscimento, avvenuto in epoca antecedente alle suddette modifiche
normative, che  ha  rivestito  la  duplice  inscindibile  valenza  di
legittimazione allo svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  e  di
acquisto della personalita' giuridica, e dunque deve valere per  ogni
effetto conseguente allo stesso riconoscimento; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1992,  n.  59,
il quale prevede che le  associazioni  nazionali  di  rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai  sensi
dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del  Capo  provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,  e
quelle riconosciute in base a leggi  emanate  da  regioni  a  statuto
speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, i quali  possono  essere  gestiti  senza
scopo di lucro da societa'  per  azioni  o  da  associazioni  e  sono
alimentati ed incrementati ai sensi dei commi  4  e  5  del  medesimo
articolo 11; 
  Considerato che l'U.N.C.I.  ha  costituito  un  fondo  mutualistico
gestito da Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione -
Promocoop S.p.A.; 
  Ritenuto di dover disporre circa gli  aspetti  conseguenziali  alla
revoca del riconoscimento dell'U.N.C.I.; 

                               Decreta 

                               Art. 1 

  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7,  del  decreto  legislativo  2
agosto 2002, n. 220, e' revocato ad ogni  effetto  il  riconoscimento
dell'Unione  nazionale   cooperative   italiane   (U.N.C.I.),   quale
associazione nazionale  di  rappresentanza  e  tutela  del  movimento
cooperativo, di cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale 18 luglio 1975, adottato ai sensi degli articoli 4
e 5 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577. 

                               Art. 2 

  1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto,  l'U.N.C.I.
non  e'  piu'  legittimato  a  ricevere  alcun  versamento   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato n. 1577 del  1947,  a  titolo  di  contributo  per  l'attivita'
revisionale da parte delle cooperative  e  degli  enti  mutualistici,
quali individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n.
220 del 2002. 
  2.  A  far  data  dalla  suddetta  pubblicazione,  all'associazione
U.N.C.I. e' fatto  divieto  di  accettare  versamenti  relativi  alle
fattispecie di cui al comma 1, pena le responsabilita'  configurabili
alla stregua della normativa vigente. 
  3.  Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  criteri   e
modalita'  per  la  definizione  dei  rapporti  pendenti  e  per   la
individuazione delle risorse  residue,  acquisite  per  le  attivita'
revisionali, da versare al Bilancio entrata dello Stato, Capo  XVIII,
Capitolo 3592. 

Art. 3 

  1. A far data dalla pubblicazione del presente  decreto,  cessa  la
legittimazione della societa' Fondo per la promozione e  lo  sviluppo
della  cooperazione  -  Promocoop  S.p.A.,  che  gestisce  il   fondo
mutualistico costituito dall'U.N.C.I. ai sensi dell'articolo 11 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad accettare versamenti  e  devoluzioni
di cui al medesimo  articolo  11,  commi  4  e  5,  rivenienti  dalle
societa' cooperative e dagli enti mutualistici quali  individuati  ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002. 
  2. A far data dalla suddetta pubblicazione, alla societa' Fondo per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Promocoop S.p.A.  e'
fatto divieto di accettare versamenti  e  devoluzioni  relativi  alle
fattispecie di cui al comma 1, pena le responsabilita'  configurabili
alla stregua della normativa vigente. 
  3.  Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  criteri   e
modalita'  per  la  definizione  dei  rapporti  pendenti  e  per   la
individuazione delle risorse residue, acquisite per le  finalita'  di
cui al citato articolo 11,  da  versare  al  Bilancio  entrata  dello
Stato, Capo XVIII, Capitolo 3592. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Avverso il presente provvedimento  e'  ammesso,  entro  60  giorni,
ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio ovvero,  entro  120  giorni,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1199 del 1971. 
    Roma, 22 novembre 2013 

                                                Il Ministro: Zanonato

lunedì 30 settembre 2013

NUOVA SEDE PER L'AGL LAZIO

Da oggi l'AGL Regionale del Lazio ha una nuova sede. E' infatti ospitata dall'Avv. Marco Di Porto presso lo studio legale di VIALE GLORIOSO 18, 00153 ROMA.Ringraziamo fervidamente  l'Avv. Di Porto e vi invitiamo a visitare il sito internet dello studio dove, tra l'altro, troverete i contatti e le istruzioni per raggiungerlo: http://www.studiodiporto.it 

MARIA IOZZO SEGRETARIO REGIONALE AGL LAZIO

Da oggi Maria Iozzo assume l'incarico di Segretario Regionale del Lazio dell'AGL. A lei i più calorosi auguri di buon lavoro da tutta la nostra Organizzazione.Vi rammentiamo l'indirizzo del sito Internet dell'AGL LAZIO:
http://agl-lazio.blogspot.it/

domenica 24 febbraio 2013

SOLIDARIETA' DELL'AGL AI LAVORATORI DELLA RAI E DI RCS MEDIAGROUP (TRA I QUALI I GIORNALISTI DEL CORRIERE DELLA SERA)

Rai: nonostante la cura dimagrante annunciata dal Direttore Generale, da una parte vengono nominati 12 vicedirettori (con relative spropositate retribuzioni) e dall'altra 450 dipendenti saranno definitivamente fuori dall'Azienda. Poiché 150 di essi stanno resistendo, non possiamo che essere solidali con loro e dirgli di tenere duro.
Un'altra importante entità della cultura del nostro Paese, la RCS, sta attraversando una fase drammatica, soprattutto per i propri lavoratori.640 esuberi di cui 200 giornalisti, la vendita o chiusura di 10 testate periodiche, la vendita della sede del Corriere della Sera di Via Solferino, risparmi sul costo del lavoro che significheranno riduzioni della retribuzione. Tutto, sembra, non per una crisi di mercato ma per errori del management. Anche qui la nostra piena solidarietà ai lavoratori. Continueremo a seguire la vicenda.

martedì 18 dicembre 2012

AGRICOLTURA,SFRUTTAMENTO LAVORATORI MIGRANTI, RAPPORTO DI AMNESTY INTERNATIONAL

Migrante indiano lavora in una serra © Valerio Rinaldi


Dal sito di Amnesty International, che ringraziamo e a cui diamo tutto il nostro sostegno:
http://www.amnesty.it/italia-rapporto-sullo-sfruttamento-dei-lavoratori-migranti-in-agricoltura

""""""""""Italia: rapporto di Amnesty International sullo sfruttamento dei lavoratori migranti nell'agricoltura

CS147: 18/12/2012

L'Italia deve rivedere le politiche che contribuiscono allo sfruttamento dei lavoratori migranti e che violano il loro diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli e all'accesso alla giustizia.

Lo ha dichiarato oggi Amnesty International, pubblicando un rapporto sullo sfruttamento dei lavoratori migranti nel settore agricolo italiano. Il rapporto si concentra su gravi forme di sfruttamento dei lavoratori migranti provenienti da paesi dell'Africa subsahariana, dell'Africa del Nord e dell'Asia, impiegati in lavori poco qualificati, spesso stagionali o temporanei, per lo più nel settore agricolo delle province di Latina e Caserta.

Il rapporto sottolinea comunque che lo sfruttamento dei lavoratori migranti è diffuso in tutto il paese.

"Nell'ultimo decennio le autorità italiane hanno alimentato l'ansia dell'opinione pubblica sostenendo che la sicurezza del paese è minacciata da un'incontrollabile immigrazione 'clandestina', giustificando in questo modo l'adozione di rigide misure che hanno posto i lavoratori migranti in una situazione legale precaria, rendendoli facili prede dello sfruttamento" - ha dichiarato Francesca Pizzutelli, ricercatrice del Segretariato Internazionale di Amnesty International e autrice del rapporto.

"Il controllo dell'immigrazione può costituire un interesse legittimo di ogni stato, ma non dev'essere portato avanti a danno dei diritti umani di coloro che si trovano nel suo territorio, lavoratori migranti inclusi" - ha sottolineato Pizzutelli.

"L'esito di tutto questo, spesso, per i lavoratori migranti consiste in paghe ben al di sotto del salario concordato tra le parti sociali, riduzioni arbitrarie dei compensi, ritardato o mancato pagamento, lunghi orari di lavoro. Si tratta di un problema diffuso e sistematico" - ha aggiunto Pizzutelli.

Le attuali politiche italiane intendono controllare il numero dei migranti stabilendo delle quote d'ingresso per tipi diversi di lavoratori e rilasciando permessi sulla base di un contratto scritto. Queste quote, tuttavia, sono molto inferiori all'effettivo fabbisogno di lavoratori migranti.

Questo sistema, oltre a essere inefficace e a prestarsi ad abusi, incrementa il rischio di sfruttamento del lavoro dei migranti.

I datori di lavoro preferiscono assumere lavoratori già presenti in Italia a prescindere dalle quote d'ingresso fissate dal governo.

Alcuni lavoratori possono avere il permesso già scaduto mentre altri possono aver ottenuto il visto d'ingresso attraverso intermediari ma non riescono poi a ottenere il permesso di soggiorno.

In questo modo, molti lavoratori migranti finiscono per trovarsi senza documenti che ne attestino la presenza regolare in Italia e rischiano l'espulsione.

La legislazione italiana, inoltre, ha introdotto il reato di "ingresso e soggiorno illegale", stigmatizzando così i lavoratori migranti irregolari, alimentando la xenofobia e la discriminazione nei loro confronti.

Questa legislazione pone i lavoratori migranti nella condizione di non poter chiedere giustizia per salari inferiori a quanto concordato, per il mancato pagamento o per essere sottoposti a lunghi orari di lavoro. La prospettiva, per molti di loro, è che se denunciano lo sfruttamento vengono arrestati ed espulsi a causa del loro status irregolare.

"Le autorità italiane dovrebbero modificare le politiche in materia d'immigrazione concentrandosi prima e soprattutto sui diritti dei lavoratori migranti, indipendentemente dal loro status migratorio, garantendo loro un efficace accesso alla giustizia, istituendo meccanismi sicuri e accessibili per i lavoratori migranti che intendono presentare esposti e denunce contro i datori di lavoro, senza timore di essere arrestati ed espulsi" - ha concluso Pizzutelli.
Ulteriori informazioni

All'inizio del 2011 la presenza di cittadini stranieri in Italia era stimata intorno ai 5,4 milioni, circa l'8,9 per cento della popolazione. Circa 4,9 milioni di cittadini stranieri hanno documenti in regola che li autorizzano a stare in Italia. Si stima che vi sia circa mezzo milione di lavoratori migranti privi di documenti validi, ossia migranti irregolari.

Lo sfruttamento del lavoro dei lavoratori migranti nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia in parecchie zone dell'Italia meridionale è diffuso. Essi ricevono paghe inferiori di circa il 40 per cento, a parità di lavoro, rispetto al salario italiano minimo concordato tra le parti sociali e lavorano un maggior numero di ore. Le vittime dello sfruttamento del lavoro sono migranti africani e asiatici e, in alcuni casi, cittadini dell'Unione europea (soprattutto bulgari e rumeni) e cittadini di paesi dell'Europa orientale che non fanno parte dell'Unione europea (tra cui gli albanesi).

Lavoratori migranti indiani e africani, impiegati nelle zone di Latina e Caserta, hanno parlato con Amnesty International in condizioni di anonimato:

"I primi quattro anni dopo essere arrivato in Italia ho lavorato in una fabbrica che confeziona cipolle e patate per l'esportazione. Mi pagavano 800 euro al mese per 12-14 ore di lavoro al giorno. Il datore di lavoro mi diceva sempre che se avessi lavorato duro e bene, mi avrebbe fatto avere i documenti, ma non l'ha mai fatto." ("Hari")

"Lavoro 9-10 ore al giorno dal lunedì al sabato, poi cinque ore la domenica mattina, per tre euro l'ora. Il datore di lavoro mi dovrebbe pagare 600-700 euro al mese; io contavo di mandare 500 euro al mese a mio padre in India. Negli ultimi sette mesi, però, il datore di lavoro non mi ha pagato il salario intero. Mi dà solo 100 euro al mese per le spese. Non posso andare alla polizia perché non ho documenti: mi prenderebbero le impronte e dovrei lasciare l'Italia." ("Sunny")

"Quando non hai i documenti ti danno solo 'lavoro nero', che è mal pagato. Prendiamo dai 25 ai 30 euro al giorno per otto o nove ore di lavoro [2.75-3.75 euro l'ora]. Ma quando ci facciamo male non prendiamo niente." ("Ismael")

"Quando il datore di lavoro non paga, che cosa puoi fare per avere il denaro? Senza documenti, come puoi andare alla polizia? Senza documenti, sei espulso. Ma non hai fatto niente di male...". ("Jean-Baptiste")
FINE DEL COMUNICATO Roma, 18 dicembre 2012

Per approfondimenti e interviste:
Amnesty International Italia - Ufficio stampa
Tel. 06 4490224 - cell. 348 6974361, e-mail press@amnesty.it """"""""""

lunedì 10 dicembre 2012

PLUSVALENZOPOLI

GLI IMMOBILI, UNA PASSIONE BIPARTISAN, DOPO AFFITTOPOLI E SVENDOPOLI, OGGI VA FORTE LA PLUSVALENZA: SI COMPRA PER DUE SOLDI DAGLI ENTI E SI RIVENDE CON ENORMI PROFITTI
"CASE LOW COST PER IL PALAZZO"
da : "IL FATTO QUOTIDIANO"

di: FRANCESCA BIAGIOTTI

Se c`è una cosa che accomuna politici di destra e sinistra, è la passione per l`immobile con Io sconto. Il rapporto del politico italiano con il mattone non passa per gli annunci immobiliari, più spesso le case arrivano dallo sterminato patrimonio degli enti pubblici e privati. Affittopoli è stata scoperta dal Giornale nel 1995, svendopoli dall`Espresso nel 2007. Ora tocca a plusvalenzopoli. E il protagonista assoluto è sempre lui: Nicola Mancino. Come altri politici, dopo essere stato in affitto a un canone ridicolo, dopo aver comprato a prezzi stracciati, è riuscito a rivendere guadagnando una bella plusvalenza. L`ex presidente del Senato, indagato per falsa testimonianza a Palermo nell`indagine sulla trattativa Stato mafia, diceva nel 1995 a Il Giornale che lo punzecchiava per l`affitto: "È una brutta casa, piena di spifferi, non ha nemmeno un terrazzo e mi ci sento in gabbia". La ottenne in affitto dall`Ina nel 1985 e la acquistò nel 2001. L`appartamento è molto grande, 200 metri quadrati, al terzo piano con 2 ingressi, un soggiorno, salone, 2 camere, una cameretta, 2 bagni, cucina e due soffitte. Il prezzo pagato allora fu I miliardo e 579 milioni di lire (815 mila euro). Nel 2008 i Mancino rivendono in euro al prezzo incredibile di 2 milioni e 800 mila euro, 90 mila euro valgono solo le soffitte, con tutti gli spifferi. Mancino incassa un reddito esentasse di 1 milione e 985 mila euro. A ruota segue Renato Brunetta, con una plusvalenza da 486 mila euro (vedi l`articolo a pagina 8). Mentre in buona posizione ecco il figlio minore di Clemente Mastella, Pellegrino. Nell`era di affittopoli i Mastella erano inquilini di una casa Ina-Assitalia sul lungotevere Flaminio ma riuscirono a comprarne altre quattro dalla società privata Initium che rilevò il patrimonio per venderlo. A Pellegrino ne andarono due. L`anno scorso ne ha rivenduto uno per comprare un appartamento più grande ai Parioli di 8,5 vani con 4 bagni, 2 camere, cucina, soggiorno grande e 2 balconi, in via Bruno Buozzi. Il salto è stato possibile grazie alla sua casetta ex Ina comprata a soli 175 mila euro nel 2004, ma venduta a 420 mila. La sua plusvalenza è stata di ben 245 mila euro. Un altro caso interessante di acquisto e rivendita è quello del deputato del Pdl di Lamezia Terme Giuseppe Galati. I126 maggio 2006 compra un appartamento di 5,5 vani a Milano dell`Inail in un palazzo di via Domenichino. Due mesi dopo lo rivende al suo amico fraterno Roberto Mercuri, poi indagato per le sue imprese nel settore dell`energia in Calabria. Mercuri non avrebbe potuto comprare direttamente perché nello stesso palazzo, allo stesso piano, aveva preso già nel 2005 un appartamento Inail di 9,5 vani catastali. La ratio dell`acquisizione del patrimonio degli enti sarebbe duplice: dare una casa a chi non ha i mezzi per potersela permettere e far cassa mettendo a reddito le abitazioni di pregio, in modo da dare un futuro agli associati. Peccato che guardando come Enasarco (l`ente di previdenza degli agenti di commercio) ha gestito in questi anni affitti e compravendite l`impressione è che sia stato mancato clamorosamente l`obiettivo. "Di solito la percentuale di iscritti all`ente tra gli inquilini è del 60%" dice Luca Gaburro della Federagenti "ma da noi è tanto se si arriva al 4%". Insomma la stragrande maggioranza degli inquilini Enasarco con il commercio ha poco a che fare. Partiamo da Roma: Garbatella, circonvallazione Ostiense, dove c`è Angiolo Marroni, Pd, già consigliere della regione Lazio, e ora in pensione con un bel vitalizio da ex consigliere. Ha dichiarato di pagare 380 euro al mese per 80 metri quadrati: "Sto in questa casa da tantissimi anni". Ma nello stesso stabile risiede anche Carlotta Cetica, figlia del ben più noto Stefano ex assessore al Bilancio della Regione Lazio e soprattutto braccio destro di Renata Polverini. Hanno lavorato a lungo insieme all`Ugl, il sindacato della governatrice e proprio la Polverini è stata anche nel collegio sindacale dell`Enasarco quando veniva assegnata la casa alla figlia del suo collega. Al quartiere Parioli il deputato Pdl Francesco Amoruso ha ottenuto una casa di oltre 140 metri quadrati a soli 1.141 euro al mese, con ristrutturazione inclusa, tra l`altro quando presiedeva la commissione parlamentare dí controllo sugli enti. Vendite Quando sono agevolate L`attuale ministro Patroni Griffi ha comprato una casa dall`Inps al Colosseo, 109 metri quadrati, primo piano, all`incredibile cifra di 177 mila euro grazie allo sconto inquilini che tra l`altro ricorsero al Tar contro l`ente e vinsero, facendo dichiarare lo stabile "non di pregio". "Ero una persona normale quando ho acquistato casa, come me l`hanno avuta in molti" dice il ministro. Per esempio il parlamentare del Pdl Giuliano Cazzola nello stesso stabile nel 2008 compra un quinto piano di 93 metri quadrati a soli 167mila euro. Beati loro verrebbe da dire. Ma anche l`attuale sindaco di Roma Gianni Alemanno non se la passa male. Nel 2006 ha preso dell`Inail 140 metri quadri in una via silenziosa dei Parioli per 533 mila euro. "Ho partecipato ad un bando pubblico e non ho avuto sconti perché è stata ritenuta di pregio", ha detto il sindaco "dovremmo occuparci invece di chi la casa a Roma non ce l`ha, quella è la vera emergenza". Emergenza che non ha toccato Pier Ferdinando Casini. L`onorevole abitava nel quartiere Trieste con la moglie Roberta Lubich e le due figlie. Dopo la separazione, la famiglia ha comprato l`intero stabile da una società di un amico del leader Udc, Franco Corlaita, che aveva acquistato alla dismissione del patrimonio ex Ina-Assitalia. Il prezzo totale è di appena 1 milione e 800 mila euro per un immobile di 4 piani. Un trattamento di favore? Lo stabile accanto aveva la stessa provenienza (Ina-Assitalia), ma ha seguito un destino diverso. Gli appartamenti sono arrivati, dopo alcuni passaggi, alla WXIII/IE Commercial 4 Srl del nuovo suocero di Casini, Francesco Gaetano Caltagirone, che però ha sfrattato gli inquilini senza riconoscergli il diritto di prelazione, sono infatti in causa. Qualcuno se n`è andato dopo aver lottato in tutti i modi, come Davide Morchio, mentre ad altri toccherà nel 2013. "Io mi sto aggrappando al milleproproghe con la speranza che venga fatto entro l`anno, altrimenti il 10 gennaio mi buttano fuori con la forza pubblica", dice Anna Carelli una dei 3 "inquilini sopravvissuti" del palazzo. Sicuramente la signora Anna con un reddito inferiore ai 27 mila euro all`anno non riuscirà a comprarsi la casa in cui è stata 40 anni, anche perché Caltagirone un anno e mezzo fa ha ristrutturato il palazzo e vende a circa 11 mila euro al metro. Non certo il prezzo a cui ha comprato il genero. Come se non bastasse Franco Corlaita ha regalato all`Udc 10 mila euro nel 2004 e la WXIII/IE Commercial 4 srl ha donato altri 100 mila euro nel 2008 al partito di Casini. Piove sempre sul bagnato. gg È brutta, piena di spifferi" diceva Nicola Mancino . Per 200 metri quadrati (due ingressi, un soggiorno, salone, due camere, due bagni, cucina e due soffitte) nel 2001 pagò 815mila euro. Nel 2008 ha rivenduto per 2 milioni e 800mila euro GLI IMMOBILI, UNA PASSIONE BIPARTISAN, DOPO AFFITTOPOLI E SVENDOPOLI, OGGI VA FORTE LA PLUSVALENZA: SI COMPRA PER DUE SOLDI DAGLI ENTI E SI RIVENDE CON ENORMI PROFITTI Un paese di 66 milioni di abitazioni 66 MILIONI DI CASE Secondo la mappatura realizzata dall`Agenzia del Territorio, le unità immobiliari complessive in Italia, al 31 dicembre 2009 sono circa 66 milioni. Di queste, 32,6 milioni unità (quasi il 50%) sono collocate al Nord, 12,9 milioni (quasi il 20%) al Centro e 20,3 milioni (circa il 30%) al Sud. Le abitazioni vere e proprie sono però circa la metà, 33 milioni mentre le unità pertinenziali (cantine; box, locali collegati a un`unità immobiliare) sono poco più di 21 milioni. Poco oltre i 2 milioni, invece, le unità commerciali mentre è di 1.430.592 il totale delle unità produttive. Da segnalare, poi, le oltre 120 mila unità ricreative e culturali e i circa 65 mila edifici adibiti a sanità e istruzione. Le regioni con i prezzi medi delle case più elevati sono il Lazio, la Liguria, il Trentino Alto Adige e la Valle d`Aosta. Molise, Basilicata, Sicilia e Calabria presentano quotazioni medie regionali• inferiori a 1050 euro a metro quadro. -4% IL CALO DEI PREZZI NEL 2012 RISPETTO AL 2011 NOMISMA Nelle 13 principali città italiane il calo dei prezzi nel 2012 è in media del 4% rispetto a un anno fa. Le peggiori performance a Firenze e Torino. Più contenute le perdite a Milano e Roma. 3,46% IL TASSO MEDIO DI INTERESSE PER UN MUTUO TASSI DI INTERESSE sempre più alti. A settembre 2012 il tasso medio in Italia si è attestato al 3,46%, ma è salito al 4,42% per i mutui alle imprese fino a 1 milione di euro e arrivato al 4,86% per quelli fino a 250mila euro. 8121% GLI INTERESSI PAGATI PER UN MUTUO A CROTONE A CROTONE i tassi schizzano all`8,21%, con un aumento di 161 punti base tra giugno 2011 e giugno 2012, rispetto al Nord. A Bolzano, invece, i tassi si sono fermati al 3,91%. Male a Cosenza, bene a Trento. 

sabato 1 dicembre 2012

MINORI STRANIERI SENTENZA DEL TAR LIGURIA

Il  TAR Liguria con sentenza n. 1441 del 15.11.2012 ha stabilito che è illegittimo il diniego del permesso di soggiorno solo perchè sia mancante il parere del  Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro. In particolare il caso riguarda un minore del Bangladesh arrivato a Roma e poi trasferitosi in Liguria.
Il Tar Liguria, con decisione 01441/2012 del 15/11/2012 ha accolto il ricorso: “atteso che, in linea di diritto, la disposizione invocata prevede che “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ……previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico; rilevato che, trattandosi di fase endoprocedimentale la relativa attivazione fa capo all’amministrazione procedente, anche in considerazione della formulazione della norma che non la pone direttamente quale onere autonomo dell’istante con conseguente applicazione dei principi generali in tema di procedimento; considerato che nella specie il diniego si fonda unicamente sulla mancanza del parere del comitato, cioè di quella fase endoprocedimentale attivabile dalla stessa p.a. nei termini predetti; ritenuto che all’accoglimento del gravame consegue l’annullamento dell’atto impugnato”.
In buona sostanza, l'interessato non può essere danneggiato dal fatto che vi sia stato un ritardo dell'attivazione del procedimento da parte della Pubblica Amministrazione competente (in questo caso, il MINISTERO DEL LAVORO).

P.S.:
si rammenta che l’art. 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 135/2012, ha previsto che «a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano». Ed Il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo in regime di proroga, rientra tra tali enti, dunque le funzioni da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.